DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ DIFFUSA

Art. 1.
(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

      «3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura o all'amministrazione di sostegno;»;

          b) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

          c) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano

 

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commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

              1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

              2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

          d) l'articolo 671 è abrogato.

Art. 2.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori).

      1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

          c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,

 

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583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
      2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

      2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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Art. 4.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

      1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

      «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

      2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 5.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

      1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Art. 6.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

      1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30

 

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aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
      3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici del Corpo della guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada» sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

          b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

Art. 8.
(Fondi per le città d'arte).

      1. Ai comuni che hanno provveduto all'attuazione, ovvero che vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni

 

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previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale sito nel rispettivo territorio, un contributo straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. A tale fine è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al quale è assegnata la somma di euro 11.718.000 per l'anno 2008, di euro 11.903.000 per l'anno 2009 e di euro 29.877.000 per l'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative).

      1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione del provvedimento per estratto, da affiggere nella casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto e nella prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

              «Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dall'indicazione, recata in calce al verbale di contestazione o in fogli allegati ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnola e araba».

Art. 10.
(Istituzione del Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).


      1. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato.

 

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      2. Il Nucleo di cui al comma 1, che dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nell'esercizio di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrativi avvalendosi dei propri poteri.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il contingente di personale del Nucleo istituito ai sensi del medesimo comma.
      4. Restano ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e quelle delle altre Forze di polizia.
      5. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno).

      1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente».

 

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Art. 12.
(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio).

      1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi della Polizia di Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi della Polizia di Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Art. 13.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

      1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

          a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

          b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

 

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          c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

      2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell'interno.
      3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

      4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
      5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

      6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

 

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      7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

      8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

      9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

      10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 del presente articolo nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

      11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, limitatamente all'incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

      12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

Capo II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.
(Modifica all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

      1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive

 

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modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi soggetti utilizzati, o, comunque, nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

Art. 15.
(Disposizioni in materia di prevenzione).

      1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

          «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o di crittazione di conversazioni e di messaggi.

 

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Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico».

      2. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi e ai simulacri di armi».